IL NOSTRO STATUTO

STATUTO

dell’Associazione “La Casa di Joy – ONLUS”

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita una Associazione avente le caratteristiche di Organizzazione di volontariato, ai sensi e per gli effetti della Legge 266/91 e della Legge Regionale n. 23/2012 e sue modifiche ed integrazioni, ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art.10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, denominata “La Casa di Joy – ONLUS”.

Art. 2 – SEDE

L’Associazione ha sede in Udine, Via Capriva n. 40. Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e rappresentanze anche in altre città d’Italia o all’estero con delibera del Consiglio Direttivo.

La sede legale può essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – SCOPI

L’Associazione è estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L’Associazione si ispira ai principi della Legge 266/91, in particolare a quanto previsto dall’art. 3, comma 3.

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita d all’attività dell’Associazione.

L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di assistenza socio-sanitaria e di beneficienza ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi associati.

In particolare l’associazione ha lo scopo di:

  • Prestare assistenza anche economica ai bambini con malattie oncologiche.
  • Svolgere attività ricreativa e personalizzata a favore di bambini con malattie oncologiche, nonché a bambini con svantaggio fisico e/o psicologico.
  • Promuovere sul territorio la conoscenza e la sensibilizzazione verso i problemi del bambino malato oncologico o con svantaggio psicofisico.

L’Associazione può avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, o Enti, aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, purché nei limiti consentiti dal legge 266/91.

Art. 4 – DURATA    

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 – STATUTO E REGOLAMENTO

L’Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal D. Lgs. 266/91  e dalle norme generali dell’ordinamento giuridico.

Per quanto attiene alle modalità di funzionamento dell’Associazione, esse potranno essere disposte con regolamento formulato dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea con le stesse maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

Art. 6 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • beni immobili e mobili;
  • azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
  • donazioni, lasciti o successioni;
  • altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono richiedere la divisione delle risorse comuni,

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

La quota sociale annuale viene stabilita con delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali saranno costituite:

  • dalle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
  • da contributi volontari degli associati che potranno anche essere richiesti, previa delibera del Consiglio Direttivo, in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
  • da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, o rimborsi dovuti a convenzioni che, associati, terzi, enti pubblici o privati diano per il conseguimento degli scopi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sia in merito all’accettazione delle stesse che sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
  • Da contributi di organismi internazionali, o erogati dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti dio credito o altri enti, pubblici o privati, in genere.
  • Da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali o produttive marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al perseguimento degli scopi dell’Associazione.

L’Associazione inoltre potrà effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’art. 5, comma 2, Legge 266/91 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 7 – ASSOCIATI

Possono essere associati le persone fisiche, senza distinzione di sesso, età, razza e religione, interessate agli scopi ed ai programmi dell’Associazione che desiderino prestare la loro opera o il loro contributo per il conseguimento dei fini della stessa.

E’ esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all’associazione.

L’ammissione a socio viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente ed ha effetto dalla data di versamento della quota sociale.

L’aspirante socio deve dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell’eventuale Regolamento e deve versare la quota sociale.

In caso di domande di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dagli esercenti la potestà dei genitori o la tutela.

Art. 8 – DIRITTO DEGLI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati possono partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione avendo tutti eguali diritti ed obblighi nei confronti dell’Associazione medesima.

Gli associati maggiori di età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare con diritto di voto alle riunioni dell’assemblea, di essere eletti negli organi dell’associazione, di approvare il bilancio e le modificazioni dello Statuto e dell’eventuale Regolamento dell’Associazione.

Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità ed i limiti stabiliti annualmente e preventivamente dall’assemblea.

Art. 9 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati devono prestare la loro attività a favore dell’Associazione volontariamente, gratuitamente ed a titolo personale.

Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione.

Le prestazioni e le attività degli associati, sono rese con assoluta esclusione di qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, e di ogni altro rapporto avente contenuto patrimoniale.

Gli associati si impegnano al versamento della quota associativa annuale, ed a partecipare alle spese, nei limiti dell’importo che sarà fissato annualmente dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per morte, recesso, mancato versamento della quota associativa annuale ed esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la relativa comunicazione motivata è inviata all’escluso a mezzo lettera raccomandata A.R.

Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta.

L’associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle delibere del Consiglio Direttivo, ovvero svolga attività che si pone in contrasto o concorrenza con quella dell’associazione, può essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Il socio escluso potrà proporre ricorso all’assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata al Presidente nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione.

Il socio receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né reclamare il rimborso dei contributi versati.

TITOLO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 11 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo, dopo la sua scadenza a norma di Statuto rimane comunque in carica sino al suo rinnovo.

Art. 12 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti o astenuti.

L’Assemblea è costituita da tutti i soci in carica.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

  • Nomina il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
  • Approva annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo (o Rendiconto economico e finanziario);
  • Approva l’eventuale Regolamento interno e le sue variazioni.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo (o Rendiconto economico e finanziario) e del bilancio preventivo.

L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante affissione presso la sede dell’Associazione dell’avviso scritto, contenente data, ora, luogo e ordine del giorno, almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per la riunione. Nell’avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione – che non può essere effettuata lo stesso giorno della prima, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tre quarti degli associati ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli associati stessi, tranne che per deliberare riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorrerà comunque il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore delle quote versate.

Le votazioni avvengono di regola nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone, potranno essere assunte a scrutinio segreto, previa delibera assembleare.

E’ ammesso il voto espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione in base a criteri procedurali stabiliti da apposito regolamento.

L’Assemblea nomina, altresì, un Segretario, che può essere anche un non socio, che provvede a verbalizzare le deliberazioni; i verbali saranno trascritti in un apposito libro.

I soci che non possono intervenire personalmente nelle Assemblee, possono farsi rappresentare da altri soci, mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di una delega.

L’assemblea può essere convocata su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci. In questo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta e la convocazione potrà essere inviata ai soci 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione della stessa.

Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da 3 (tre) membri eletti dall’Assemblea degli associati.

I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Art. 14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione degli scopi dell’Associazione.

Tra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo spetta:

  • Curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
  • Convocare l’Assemblea;
  • Deliberare sulla quota di ammissione dei soci;
  • Predispone il bilancio preventivo e consuntivo annui, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • Deliberare sul Regolamento interno che, in ogni caso deve essere approvato all’Assemblea;
  • Contrarre prestiti ad aprire conti correnti;
  • Deliberare su tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • Deliberare la stipulazione di contratti;
  • Curare la tenuta dei libri sociali e contabili.

Art. 15 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario, oppure su richiesta di almeno due consiglieri e comunque una volta all’anno per l’elaborazione e l’approvazione dei bilanci da sottoporre all’Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni occorrerà la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente o di che ne fa le veci sarà decisivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto da affiggersi presso la sede dell’Associazione, contenete data, ora, luogo e ordine del giorno, almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la riunione.

In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo mail, fax, o comunicazione telefonica.

Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Delle riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno partecipare persone socie e non, purché invitate per la trattazione di particolari argomenti.

Ogni consigliere ha l’obbligo della presenza, salvo le assenze preventivamente giustificate. Le convocazioni avvengono a mezzo di una comunicazione scritta, inviata anche mediante posta elettronica, ai Consiglieri dal Presidente o da un suo delegato almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata un giorno prima dell’adunanza anche mediante comunicazione telefonica.

Art. 16 – COOPTAZIONE O DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall’assemblea. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino all’assemblea successiva.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, si considerano cessati dalla carica anche gli altri consiglieri. In tale ipotesi i consiglieri rimasti avranno solo poteri di ordinaria amministrazione e devono con urgenza convocare l’assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 17 – QUALIFICHE NELL’AMBITO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

All’atto della prima riunione il Consiglio Direttivo attribuisce le cariche di vicepresidente e segretario, da assegnare ai consiglieri in carica.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni. In caso di cessazione dalla carica del presidente eletto, le sue funzioni vengono svolte dal vicepresidente che assume la rappresentanza legale dell’Associazione.

Sono affidati al Segretario compiti di gestione e dell’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

  • rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa;
  • verifica che le decisioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo siano prese in aderenza alle linee statutarie dell’Associazione nonché in ossequio alla norma di Legge tempo per tempo vigenti;
  • convoca e presiede l’assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori;
  • controlla e verifica il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
  • sottoscrive i verbali delle delibere del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.

Art. 19 – GRATUITA’ DELLE CARICHE E DELLE PRESTAZIONI DEGLI ADERENTI

Tutte le cariche e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite. E’ fatto salvo unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’interesse dell’Associazione e debitamente documentate per le attività prestate entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, qualora sussista la disponibilità economica.

Art. 20 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione si scioglie nei casi previsti dall’art. 27 Codice Civile, quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi, o per delibera dell’Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altre associazioni di volontariato i cui scopi siano coerenti con quelli dell’Associazione, ovvero ad altra Organizzazione non Lucrativa di utilità Sociale (ONLUS) sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 21 – MODIFICA DELLO STATUTO

Le modifiche dello statuto debbono essere deliberate da un’Assemblea Straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 22 – RIFERIMENTI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile in tema di associazioni, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

 

 

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